(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige n. 37/Sez. Gen. del 10 settembre 2020). 
  Il Presidente della Provincia vista la deliberazione  della  Giunta
provinciale del 25 agosto 2020, n. 634; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Per gli alunni e le alunne cui e' stata concessa e assegnata una
borsa di studio per l'anno scolastico 2019/2020 ai sensi del  decreto
del Presidente della Provincia 17 luglio 2019, n. 14, e del  relativo
bando di concorso, e che, a causa della sospensione  delle  attivita'
didattiche per lo stato  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,
hanno  dovuto  interrompere,  a  decorrere  dal  5  marzo  2020,   la
permanenza fuori famiglia per motivi  di  studio,  si  prescinde  dal
requisito dello status di convittori e convittrici o semiconvittori e
semiconvittrici di cui all'art. 5, comma 1, lettera b)  del  suddetto
decreto. Resta fermo il requisito della frequenza minima  di  cui  al
citato art. 5, comma 1, lettera a), che si intende soddisfatto  anche
attraverso la formazione a distanza. 
  2. Per gli alunni  e  le  alunne  di  cui  al  comma  1  non  trova
applicazione quanto previsto dall'art. 10, comma 2, e  dall'art.  10,
comma 3 del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  14/2019,
limitatamente all'obbligo di restituzione della borsa di  studio  per
mancato raggiungimento della permanenza  minima  fuori  famiglia  per
motivi di studio.