(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/Sez. Gen. del 10 settembre 2020). Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 agosto 2020, n. 634; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Per gli alunni e le alunne cui e' stata concessa e assegnata una borsa di studio per l'anno scolastico 2019/2020 ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 17 luglio 2019, n. 14, e del relativo bando di concorso, e che, a causa della sospensione delle attivita' didattiche per lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno dovuto interrompere, a decorrere dal 5 marzo 2020, la permanenza fuori famiglia per motivi di studio, si prescinde dal requisito dello status di convittori e convittrici o semiconvittori e semiconvittrici di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del suddetto decreto. Resta fermo il requisito della frequenza minima di cui al citato art. 5, comma 1, lettera a), che si intende soddisfatto anche attraverso la formazione a distanza. 2. Per gli alunni e le alunne di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto dall'art. 10, comma 2, e dall'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 14/2019, limitatamente all'obbligo di restituzione della borsa di studio per mancato raggiungimento della permanenza minima fuori famiglia per motivi di studio.